(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)
1. La commissione svolge i seguenti compiti:
coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali nell'ambita di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivitą svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'assessorato competente in materia di sanitą nel campo della medicina non convenzionale:
collabora con l'assessorato regionale competente in materia di sanitą alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori sulla base dei criteri di cui all'Art. 5;
verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'Art. 6;
individua eventuali modalitą di compensazione, anche sulla base di crediti formativi, per il raggiungimento, da parte dei laureati in medicina e chirurgia, dei requisiti minimi previsti all'Art. 5.