Piemonte - Legge 25/02 - articolo 4: Compiti della commissione

Articolo 4 - Compiti della commissione

(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)

1. La commissione svolge i seguenti compiti:

  1. coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali nell'ambita di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;

  2. redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivitą svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'assessorato competente in materia di sanitą nel campo della medicina non convenzionale:

  3. collabora con l'assessorato regionale competente in materia di sanitą alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori sulla base dei criteri di cui all'Art. 5;

  4. verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'Art. 6;

  5. individua eventuali modalitą di compensazione, anche sulla base di crediti formativi, per il raggiungimento, da parte dei laureati in medicina e chirurgia, dei requisiti minimi previsti all'Art. 5.


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