Piemonte - Legge 25/02 - articolo 3: Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali

Articolo 3 - Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali

(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)

1. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'assessorato competente in materia di sanità la commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta da:

  1. l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

  2. un rappresentante dell'assessorato regionale individuato nell'organico della direzione competente per materia;

  3. un rappresentante designato dall'ordine dei medici;

  4. un rappresentante designato dall'ordine dei farmacisti;

  5. un rappresentante designato dall'Università degli studi;

  6. un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

  7. un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali riconosciute dalla presente legge.

3. La commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente direzione dell'assessorato regionale alla sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della commissione stessa.

4. Ai componenti la commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).


articolo precedente // articolo successivo