(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)
1. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'assessorato competente in materia di sanità la commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, di seguito denominata commissione.
2. La commissione è composta da:
l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
un rappresentante dell'assessorato regionale individuato nell'organico della direzione competente per materia;
un rappresentante designato dall'ordine dei medici;
un rappresentante designato dall'ordine dei farmacisti;
un rappresentante designato dall'Università degli studi;
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali riconosciute dalla presente legge.
3. La commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente direzione dell'assessorato regionale alla sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della commissione stessa.
4. Ai componenti la commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).