Piemonte - Legge 25/02 - articolo 1: Finalità ed oggetto

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)

1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce il registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali.

2. Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:

  1. medicine non convenzionali;

  2. terapie non convenzionali.


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