(Regione Piemonte - legge n° 25, 24 ottobre 2002)
1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce il registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali.
2. Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:
medicine non convenzionali;
terapie non convenzionali.