(Regione Liguria - legge n° 45, 24 dicembre 2001)
1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalità, nonchè il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.
2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del suddetto tesserino.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.