(Regione Umbria - legge n° 31, 28 novembre 2001)
1. All'Art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera c) del comma 2, è così sostituita:
«c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due
medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con
il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli
specialisti in psichiatria, nonchè da un operatore sociale e da un
esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in
servizio presso le aziende sanitarie locali»;
il comma 7, è così sostituito:
«7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede
il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nel cui
territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di
concerto con i direttori generali delle aziende sanitarie locali il
cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«alle nomine di cui al comma 3, dell'Art. 2 provvedono i
direttori generali delle aziende UU.SS.LL, in base al numero delle
richieste ed effettive necessità».
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.