Umbria - Legge 31/01 - articolo 2: Modificazione dell'art. 3

Articolo 2 - Modificazione dell'art. 3

(Regione Umbria - legge n° 31, 28 novembre 2001)

1. All'Art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. la lettera c) del comma 2, è così sostituita:
    «c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonchè da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali»;

  2. il comma 7, è così sostituito:
    «7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento»;

  3. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
    «alle nomine di cui al comma 3, dell'Art. 2 provvedono i direttori generali delle aziende UU.SS.LL, in base al numero delle richieste ed effettive necessità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


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