(Regione Umbria - legge n° 31, 28 novembre 2001)
1. Al1'Art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, la lettera c) è soppressa;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. I direttori generati delle aziende UU.SS.LL, in base al
numero delle richieste ed effettive necessità istituiscono una o
più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti
sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104».