(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'attivitą
dell'agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalitą
previste per gli atti delle aziende ULSS ed ospedaliere, i
provvedimenti concernenti:
(modificata dall'articolo
8 della legge 22/2012 - ndr)
il bilancio preventivo;
il rendiconto generale annuale.