(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti previsti,
nominati dal consiglio regionale, previo specifico avviso da
pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.
(modificata dal
comma 2
dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre
sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.
(modificata dal
comma 3
dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)
3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta
un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del
collegio dei revisori delle aziende ULSS ed ospedaliere, di cui alla
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
(modificata dal
comma 4
dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)
4. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo
e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste
per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14
settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.
(modificata dal
comma 5
dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)