Veneto - Legge 32/01 - articolo 7: Collegio dei revisori dei conti

Articolo 7 - Collegio dei revisori dei conti
(modificata dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)

(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)

(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti previsti, nominati dal consiglio regionale, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(modificata dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.
(modificata dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ULSS ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
(modificata dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)

4. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.
(modificata dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 22/2012 - ndr)


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