Veneto - Legge 32/01 - articolo 6: Risorse finanziarie

Articolo 6 - Risorse finanziarie

(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)

(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)

1. L'agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

  1. assegnazione annuale determinata della giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'agenzia;
    (modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)

  2. finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attivitą affidate dalla giunta regionale;

  3. risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea;
    (modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)

  4. entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
    (modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)

2. L'agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalitą ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ULSS ed ospedaliere.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale.
(modificato dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)


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