(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. L'agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
assegnazione annuale determinata della giunta regionale, in
sede di approvazione del bilancio di previsione dell'agenzia;
(modificato dal comma 1
dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)
finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attivitą affidate dalla giunta regionale;
risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione
europea;
(modificato dal comma 2
dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)
entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
(modificato dal comma 3
dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)
2. L'agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalitą ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ULSS ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al
programma annuale.
(modificato dal comma 4
dell'articolo 6 della legge 22/2012 - ndr)