Veneto - Legge 32/01 - articolo 5: Organizzazione e personale

Articolo 5 - Organizzazione e personale

(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)

(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)

1. Il direttore è responsabile della gestione complessiva ed organizza entro novanta giorni dalla sua nomina la struttura interna articolandola per aree omogenee di attività; tale organizzazione è sottoposta all'approvazione della giunta regionale.
(modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)

2. Ad una o più aree omogenee è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla giunta regionale su proposta del direttore, fra persone di comprovata competenza e professionalità specifica delle funzioni attribuite, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. Nell'ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il trattamento economico è definito tenuto conto di quanto riconosciuto alla dirigenza di primo livello delle aziende ULSS ed ospedaliere e alla dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro si risolve in ogni caso entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del direttore.
(modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale 6/08 - ndr)

3. L'articolazione dell'organizzazione interna è determinata dal direttore, sentiti i dirigenti interessati e nei limiti del finanziamento assegnato dalla giunta regionale.
(modificato dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)

4. L'agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzione per il settore sanitario.
(abrogato dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)

5. L'agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, può erogare borse di studio nonchè avvalersi, qualora necessario, di professionisti singoli o associati esperti nella materia.
(modificato dal comma 6 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)


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