(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. Il direttore è nominato con decreto del presidente della
giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale,
in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n.
27, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto di apposito avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande. Il direttore è
scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in
possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private nonchè
tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale
di attività professionale relativa al settore di competenza
dell'agenzia in agenzie o studi professionali.
(modificato dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 22/2012 - ndr)
2. Al direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonchè
la rappresentanza dell'agenzia.
(modificato dal comma 2
dell'articolo 4 della legge 22/2012 - ndr)
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un
contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi
successivi alla fine della legislatura regionale.
(modificato dal comma 3
dell'articolo 4 della legge 22/2012 - ndr)
4. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende
ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali. Nell'ambito del
contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro.
(modificato dal comma 4
dell'articolo 4 della legge 22/2012 - ndr)
5. Al rapporto di lavoro del direttore si applicano le
disposizioni recate dall'art. 3, commi 9 e 11, dall'art. 3-bis, commi
11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
(modificato dal comma 5
dell'articolo 4 della legge 22/2012 - ndr)