Veneto - Legge 32/01 - articolo 2: Compiti

Articolo 2 - Compiti

(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)

(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)

1. L'agenzia esercita l'attivitą di supporto tecnico di cui all'art. 1, in particolare, in relazione:
(modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)

2. L'agenzia presenta alla giunta regionale ed al consiglio regionale periodici rapporti sull'andamento della gestione delle aziende ULSS ed ospedaliere.
(modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)

(vedi articolo 9 della legge regionale 41/03 della regione Veneto - ndr)

3. In allegato alla relazione annuale di cui all'art. 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la giunta regionale presenta una relazione sull'attivitą svolta dall'agenzia.

(vedi articolo 14 della legge regionale 23/07 della regione Veneto - ndr)


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