(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. L'agenzia esercita l'attivitą di supporto tecnico di cui
all'art. 1, in particolare, in relazione:
(modificato dal comma 1
dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)
a) all'assistenza alle aziende ULSS ed ospedaliere nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
b) alla verifica e controllo dell'attivitą gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci;
c) all'istituzione e funzionamento dell'osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ULSS ed ospedaliere;
d) all'elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
e) all'accreditamento delle strutture socio sanitarie;
f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualitą dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
g) al controllo della qualitą dei servizi e delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio socio sanitario regionale;
h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicitą;
i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ULSS mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.
2. L'agenzia presenta alla giunta regionale ed al consiglio
regionale periodici rapporti sull'andamento della gestione delle
aziende ULSS ed ospedaliere.
(modificato dal comma 2
dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)
(vedi articolo 9 della legge regionale 41/03 della regione Veneto - ndr)
3. In allegato alla relazione annuale di cui all'art. 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la giunta regionale presenta una relazione sull'attivitą svolta dall'agenzia.
(vedi articolo 14 della legge regionale 23/07 della regione Veneto - ndr)