(legge abrogata dall'articolo 4 della legge regionale 43/12 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 32, 29 novembre 2001)
1. La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonchè le modalità organizzative e di finanziamento dell'agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L'agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di
supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali.
(modificato dall'articolo 1
della legge regionale 22/2012 - ndr)
3. Dell'agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall'art. 23 dello statuto.
4. L'agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.