(Corte costituzionale - 93 - 02/11 aprile 2008)
Giudizio di legittimitą costituzionale in via principale.
Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Individuazione - Previsione di un percorso formativo per il riconoscimento della
qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere - Istituzione di un elenco regionale di tali
discipline, con affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione -
Istituzione di apposito Comitato regionale - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato
l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e
l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestą legislativa statale nella materia
concorrente delle professioni - Illegittimitą costituzionale - Estensione della dichiarazione di illegittimitą
costituzionale alle restanti disposizioni regionali per l'inscindibile connessione con le norme censurate.
- Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, artt.
2, 3,
5 e
6, e, per conseguenza,
artt. 1,
4, 7 e
8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Giudizio di legittimitą costituzionale in via principale - Impugnazione di norme di una legge regionale - Asserita esistenza di norme analoghe adottate da altre Regioni, non impugnate dal Governo - Desumibilitą di argomenti nel senso della non fondatezza delle prospettate questioni - Esclusione.