(Corte costituzionale - 63 - 6/16 febbraio 2006)
1. - Con ricorso notificato il 19 marzo 2003 e depositato il 25 marzo successivo, la Regione Toscana ha promosso questione di legittimitą costituzionale dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), per violazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Dopo aver riconosciuto in premessa che nella materia della tutela della salute contro i danni da fumo passivo spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, la Regione ricorrente afferma che la disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, riguardante la «ridefinizione» del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sarebbe lesiva della potestą legislativa concorrente delle Regioni.
La disposizione censurata prevede che «entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchč l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni».
La ricorrente richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte formatasi gią sotto il vigore del previgente Titolo V, secondo la quale la competenza sanzionatoria non costituisce materia a sč, ma accede alla materia sostanziale con funzione rafforzatrice dei precetti (sentenze numeri 187 e 28 del 1996). Da questa affermazione discenderebbe che, ove la materia sostanziale risulti affidata alla potestą legislativa concorrente, come indiscutibilmente deve ritenersi avvenga per la tutela della salute, a maggior ragione dopo la riforma del Titolo V, la competenza sanzionatoria spetterebbe allo Stato solo in quanto inerente a principi fondamentali.
Applicando tale summa divisio alla disciplina delle sanzioni in materia di tutela contro i danni da fumo passivo, la «ridefinizione» del procedimento sanzionatorio, oggetto della disposizione impugnata, non costituirebbe materia di principio ma normazione di dettaglio, come tale rimessa alla potestą legislativa regionale.
A parere della ricorrente, inoltre, la previsione in esame, in quanto finalizzata, tra l'altro, all'individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni, risulterebbe invasiva delle competenze nelle materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale, affidate alla potestą legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
La duplice lesione all'autonomia regionale non risulterebbe superata per effetto della scelta di metodo contenuta nella disposizione della legge statale, la quale rimette all'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni la ridefinizione del procedimento sanzionatorio.
L'utilizzo dello strumento concertativo sarebbe qui finalizzato all'appropriazione da parte dello Stato di una potestą legislativa ad esso non spettante, con il risultato di sovvertire l'ordine costituzionale delle competenze legislative.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si č costituito in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
A giudizio della difesa erariale, la natura di principio fondamentale del divieto di fumare nei locali chiusi, riconosciuto dalla stessa Regione ricorrente, imporrebbe l'uniformitą del procedimento sanzionatorio su tutto il territorio nazionale, mentre la previsione dell'«accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sarebbe finalizzata proprio al rispetto delle prerogative regionali, attesa la necessitą del consenso delle Regioni per addivenire alla ridefinizione del procedimento sanzionatorio.
2.1. - In prossimitą dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria volta a contestare ulteriormente la fondatezza del ricorso.
Osserva la difesa erariale che con l'art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, lo Stato non avrebbe dettato alcuna norma avente ad oggetto il procedimento sanzionatorio applicabile in materia di divieto di fumo nei locali chiusi, ma si sarebbe limitato ad individuare lo strumento attraverso il quale pervenire, con il consenso delle autonomie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a fissare la nuova disciplina. Ne conseguirebbe che tale previsione non sarebbe idonea neppure astrattamente a ledere le attribuzioni regionali, le quali potrebbero essere violate, eventualmente, soltanto dal contenuto del successivo accordo, contro il quale, peraltro, sarebbero esperibili i rimedi previsti dall'ordinamento.
In definitiva, secondo la difesa erariale, la disposizione impugnata costituirebbe un'applicazione, sul piano legislativo, del principio di leale collaborazione, con l'obiettivo di pervenire a soluzioni normative concordate e nel rispetto delle competenze statali e regionali, lą dove, per accedere alla diversa prospettiva assunta dalla ricorrente, si dovrebbe ritenere che l'art. 117, terzo comma, Cost., non consenta l'adozione di tali soluzioni.
L'assunto sarebbe smentito dalla disposizione contenuta nell'art. 118, terzo comma, Cost., dove č previsto espressamente che la legge statale possa disciplinare forme di coordinamento tra Stato e Regione in alcune materie di legislazione concorrente.