DMS 15.09.26 - articolo 10: Prelievo e registrazione

  Articolo 9 - Prelievo e registrazione

(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)

1. Il prelievo per la successiva somministrazione dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1 è annotato nel registro di carico e scarico conformemente a quanto riportato nella documentazione sanitaria non oltre i termini previsti per la compilazione del predetto registro.

2. Le correzioni nella tenuta del registro di carico e scarico mantengono leggibile il dato originario, identificano l'autore e indicano data e motivazione. Sono vietate cancellazioni, abrasioni, sovrascritture non tracciate e utilizzo di credenziali altrui.


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