(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. Il prelievo per la successiva somministrazione dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1 è annotato nel registro di carico e scarico conformemente a quanto riportato nella documentazione sanitaria non oltre i termini previsti per la compilazione del predetto registro.
2. Le correzioni nella tenuta del registro di carico e scarico mantengono leggibile il dato originario, identificano l'autore e indicano data e motivazione. Sono vietate cancellazioni, abrasioni, sovrascritture non tracciate e utilizzo di credenziali altrui.