(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. La rottura accidentale, la perdita o l'inutilizzabilità di qualsiasi quantitativo del medicinale di cui all'art. 1, comma 1 è documentata mediante verbale o modulo aziendale da trasmettere alla direzione sanitaria e conservare nel registro come documento attestante lo scarico con indicazione delle circostanze, della quantità e degli operatori presenti.
2. I residui non avviati alla termodistruzione e non utilizzabili, nonchè i medicinali scaduti sono immediatamente identificati, separati dalle scorte utilizzabili e custoditi con le medesime cautele fino allo smaltimento.
3. La distruzione avviene in conformità all'art. 25-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con tracciabilità della presa in carico, del trasporto e dell'avvenuta termodistruzione o altra forma autorizzata.