(Decreto del Ministero della Salute, 15 settembre 2026)
1. Il trasporto tra sedi, farmacia e unitā operative avviene in contenitori chiusi e muniti di sigillo antimanomissione.
2. Ogni passaggio di consegna č registrato, con indicazione del soggetto che prende in carico il contenitore, della data e dell'ora.
3. Le figure preposte al prelievo, al trasporto ed alla ricezione dei medicinali stupefacenti devono essere identificate nell'apposita procedura aziendale.
4. Il ricevente verifica l'integritā del sigillo prima dell'apertura.
5. Le irregolaritā sono immediatamente verbalizzate e segnalate ai responsabili di cui all'art. 4.
6. I documenti di trasporto e ricezione sono restituiti alla farmacia e riconciliati entro il termine stabilito dalla procedura aziendale.