(Decreto del Ministero della Salute, 24 giugno 2026)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 312, ove si stabilisce che «Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui sopra accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»;
Visto il comma 313 del richiamato art. 1, ai sensi del quale: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312»;
Visto l'art. 1, comma 273 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ove si dispone che «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366»;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.»;
Visto l'art. 8 della suindicata legge che istituisce presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti e ne individua le funzioni;
Visto l'art. 7 della medesima legge che istituisce il Sistema informativo dei trapianti (SIT) nell'ambito del sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministero della salute del 19 novembre 2015 recante «Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'art. 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonchè attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti» e, in particolare, l'art. 4, comma 6, ai sensi del quale «il CNT, di cui si avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è preposto al coordinamento della Rete nazionale trapianti. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera f) della legge 1° aprile 1999, n. 91» il CNT: (...) «f) elabora, tramite il SIT, i dati delle attività degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto, in forma aggregata, per le finalità di cui alla lettera e), nonchè per le finalità statistiche ed epidemiologiche»;
Considerato che in fase di predisposizione del decreto attuativo del citato art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si è reso necessario acquisire il parere del Centro nazionale trapianti, sulle azioni da adottare e sui criteri di ripartizione delle risorse assegnate;
Considerato che il Centro nazionale trapianti, nel corso dell'istruttoria, ha proposto i criteri di assegnazione delle risorse, da ripartire annualmente sulla base degli ultimi dati nazionali disponibili, dando evidenza delle azioni che le Regioni devono attuare per il raggiungimento della finalità della norma e i criteri di riparto delle risorse assegnate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65;
Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Ritenuto, inoltre, necessario garantire che le suddette risorse siano destinate a specifiche linee di attività idonee ad abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto e a raggiungere sempre più elevati standard di qualità e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalità dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti;
Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo tra le regioni, come previsto dal citato art. 1, comma 313, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;
Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'art. 8, comma 6, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n. 130, concernente il «Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo», e, in particolare, l'art. 3, che definisce le funzioni del SIT, e l'art. 6, comma 3, secondo cui «i dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma pseudonimizzata per effettuare periodiche elaborazioni finalizzate al controllo e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori di processo necessari al corretto monitoraggio dell'attività», nonchè il comma 4 che prevede che «Per le funzioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all'art. 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti per singolo centro mediante dati pseudonimizzati»;
Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (Rep. Atti n. 52/CSR);
Decreta: