DMS 24.06.26 - articolo 2: Criteri, modalitą di riparto delle risorse

  Articolo 2 - Criteri, modalitą di riparto delle risorse

(Decreto del Ministero della Salute, 24 giugno 2026)

1. Le risorse di cui di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni, come da Allegato I - Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo i seguenti criteri:

Obiettivo A (riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti): il 20% in base agli ultimi dati annuali disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni per le attivitą mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l'incremento delle attivitą di procurement e il potenziamento dei centri trapianto (dato SIT) e il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;

Obiettivo B, suddiviso in:

Obiettivo B1 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la perfusione: il 60% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle regioni;

Obiettivo B2 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti: il 10% in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione.

2. Si rinvia a successive delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Conferenza Stato - Regioni), la ripartizione - a decorrere dal 2026 - in favore delle Regioni del finanziamento di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Per l'anno 2025, le risorse, attribuite sulla base dei criteri stabiliti al comma 1, verranno assegnate secondo la tabella allegata (Allegato II), elaborata dal Centro nazionale trapianti sulla base degli ultimi dati ISTAT e SIT registrati nelle regioni.


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