Ordinanza Ministero Salute 29.05.26 - articolo 5: Dati personali, ambito territoriale di efficacia e durata

  Articolo 5 - Dati personali, ambito territoriale di efficacia e durata

(Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2026)

1. Le specifiche misure da adottare, distinte per asintomatici e sintomatici, e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio sono descritti nella circolare del Ministero della salute avente ad oggetto: «Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l'attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026 in materia di auto segnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda» del 29 maggio 2026, che è allegata alla presente ordinanza (allegato 2) e il cui contenuto ne costituisce parte integrante.

2. Nei casi di rischio basso, come definito dalla circolare di cui al comma 1, è disposto l'automonitoraggio quotidiano dei sintomi, inclusa la misurazione della temperatura corporea fino al ventunesimo giorno con almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio. Nei casi di rischio moderato, come definito dalla circolare cui al comma 1, è disposta la sorveglianza sanitaria attiva, con monitoraggio giornaliero da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio fino al ventunesimo giorno, nonchè l'obbligo per il soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dalla regione o provincia autonoma di permanenza. Nei casi di rischio alto, come definito dalla circolare di cui al comma 1, è disposta la quarantena, unitamente alla sorveglianza sanitaria attiva e al monitoraggio giornaliero fino al ventunesimo giorno dall'ultima esposizione o dall'uscita dall'area di specifica attenzione.

3. Il livello massimo di misura si applica ai soggetti con esposizione ad alto rischio, come definito dalla circolare di cui al comma 1, indipendentemente dall'area di provenienza, nonchè ai soggetti sintomatici classificabili come persona da valutare, caso probabile o caso confermato. In tali ipotesi, è attivato il percorso sanitario in biocontenimento, secondo le procedure nazionali e i pazienti sono inviati presso l'Ospedale nazionale di riferimento INMI «Lazzaro Spallanzani» di Roma.

4. Le misure di cui al presente articolo sono applicate secondo criteri di proporzionalità, gradualità e massima precauzione, e possono essere rimodulate dall'autorità sanitaria competente in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle evidenze scientifiche disponibili.


articolo precedente // articolo successivo