Ordinanza Ministero Salute 29.05.26 - articolo 4: Ricovero e trasporto sanitario protetto

  Articolo 4 - Ricovero e trasporto sanitario protetto

(Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2026)

1. La presa in carico e la gestione sanitaria dei pazienti di cui al comma 4 dell'art. 3 della presente ordinanza sono effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute applicabili alla specifica situazione epidemiologica.

2. Il personale incaricato dell'assistenza, della permanenza nei locali destinati all'isolamento temporaneo e dell'eventuale trasferimento dei pazienti verso i centri autorizzati alla diagnosi e al trattamento deve impiegare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa vigente e dai protocolli sanitari applicabili.

3. Concluso il trasporto del paziente, il mezzo impiegato e i materiali utilizzati sono sottoposti alle operazioni di sanificazione biologica previste dalla normativa vigente e dai protocolli sanitari applicabili.


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