Ordinanza Ministero Salute 29.05.26 - articolo 2: Obbligo di dichiarazione e comunicazione

  Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione e comunicazione

(Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2026)

1. I soggetti di cui all'art. 1 che, con qualunque mezzo di trasporto, fanno ingresso nel territorio nazionale sono tenuti a effettuare, immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore dall'ingresso, un'apposita dichiarazione firmata, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello allegato alla presente ordinanza (allegato 1), al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio.

2. Le regioni e le province autonome provvedono ad inviare ai seguenti indirizzi e-mail dip.prevenzione@sanita.it e segr.dgprev@sanita.it entro ventiquattro ore, il riferimento e-mail a cui devono essere inviate le dichiarazioni di cui al comma 1, dandone altresì massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale.

3. E' altrimenti possibile recarsi direttamente presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio per consegnare la dichiarazione.


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