Legge 133/25 - testo coordinato del decreto-legge - articolo 2: Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

  Articolo 2 - Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Decreto-legge 110/25 come convertito dalla legge n. 133, 24 settembre 2025)

1. A decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), di cui all'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermi il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies.
(modificato dall'articolo 1, comma 397, della legge 199/25 - ndr)

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.


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