DMS 28.10.24 - articolo 3: Disposizioni finali

  Articolo 3 - Disposizioni finali

(Decreto del Ministero della Salute, 28 ottobre 2024)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della salute provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.


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