DMEF 01.04.25 - premessa

  Premessa

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 aprile 2025)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della salute
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939 («Ordinamento dello stato civile»);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 («Regolamento di Polizia mortuaria»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile»;

Visto l'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che tutela la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010, recante la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione del 5 aprile 2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso;

Visto l'art. 62, comma 6, lettera c) del CAD, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita l'erogazione da parte dell'ANPR del servizio di invio telematico, con modalità compatibili con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010 (Sistema tessera sanitaria):

delle attestazioni e dichiarazione di nascita, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

del certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

Visto l'art. 62-ter del CAD che istituisce, nell'ambito del Sistema TS, l'Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA), base dati unica di tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1260/2013, come attuato dal regolamento (UE) n. 205/ 2014 relativo alle statistiche demografiche europee e avente per oggetto all'art. 1 la definizione di «un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente», e in particolare l'allegato D - servizi dell'ANPR, lettera A.4);

Visto l'art. 62, comma 2-bis, del CAD, il quale prevede che l'ANPR contiene altresì l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile tenuti dai comuni;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modifiche, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, il quale prevede, tra l'altro:

al comma 1, che ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'art. 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) del certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

al comma 2, che la trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea;

al comma 3, che il Sistema tessera sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;

b) ai comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-ter, codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT;

al comma 3-bis, che il Sistema tessera sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3;

al comma 4, che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione;

Visto l'art. 62, comma 3, del CAD così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Viste le «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e pubblicate sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale il 9 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante «Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile»;

Visti i confronti tecnici tenutisi con le regioni e province autonome e ANCI;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento del 26 maggio 2022, n. 193, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e recepite le indicazioni ivi contenute;

Decreta:


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