DMEF 01.04.25 - articolo 7: Trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al Sistema TS e accelerazione della disponibilitą di tali dati ad ISTAT e ai Comuni e alle ASL

  Articolo 7 - Trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al Sistema TS e accelerazione della disponibilitą di tali dati ad ISTAT e ai Comuni e alle ASL

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 aprile 2025)

1. Il Sistema TS, anche tramite SAR, rende disponibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le funzionalitą per la trasmissione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte. In particolare, al momento della compilazione della «Parte A» della denuncia della causa di morte da parte del medico ovvero dalla struttura sanitaria, entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, lettera b):

a) il medico inserisce il codice fiscale del deceduto oppure il numero di ricezione assegnato da ANPR nei corrispondenti avviso di decesso e certificato necroscopico eventualmente precedentemente trasmessi, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti riguardanti l'evento del decesso. Il medico inserisce tutti gli altri campi di competenza di cui all'allegato 2;

b) nel caso in cui per il deceduto non sia stato precedentemente inviato al Sistema TS alcun altro documento, il medico procede con l'inserimento di un nuovo evento di decesso secondo le modalitą specificate negli allegati 1 e 2, e viene conseguentemente generato il corrispondente numero di ricezione ANPR;

c) il Sistema TS interagisce con ANPR per verificare le informazioni di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di mancata trasmissione del documento di cui al comma 1 entro i termini previsti, il Sistema TS ne dą notifica ai soggetti interessati di cui al comma 3.

3. Il Sistema TS rende disponibili i documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), secondo le modalitą di cui al disciplinare tecnico allegato 1 e allegato 2:

a) all'ISTAT;

b) alla ASL competente del comune dove č avvenuto il decesso nonchč, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

c) ai comuni, tramite i servizi dell'ANSC di ANPR.

4. A fronte della comunicazione di cui al comma 3, lettera c), ANPR, rende disponibile al comune, dove č avvenuto il decesso, i servizi di ANSC per:

a) la consultazione dei dati della parte A della denuncia di cause di morte;

b) la compilazione della parte B della denuncia di cause di morte.

5. Acquisita la compilazione della «Parte B» della denuncia della causa di morte da parte del comune, ANPR la rende disponibile al Sistema TS includendo anche il numero di ricezione assegnato da ANPR alla corrispondente «Parte A».

6. Il Sistema TS trasmette la denuncia della causa di morte, parte A e parte B:

a) all'ISTAT;

b) alla ASL di competenza del comune dove č avvenuto il decesso e, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

7. Le modalitą tecniche di cui al presente articolo sono definite nel disciplinare tecnico allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, il quale fa riferimento ai Modelli ISTAT D4 e D4bis.

8. A fronte di aggiornamenti del modello di cui al comma 7 comunicati da parte di ISTAT, si procede all'aggiornamento del presente decreto.


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