(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 aprile 2025)
1. Con il presente decreto sono definite le modalità tecniche per la dematerializzazione e l'invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti:
a) avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) denuncia della causa di morte, di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
c) certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
d) attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. I documenti dematerializzati di cui al comma 1 sono inviati al Sistema TS, anche tramite SAR, da parte dei seguenti soggetti autorizzati nei seguenti termini:
a) l'avviso di decesso è trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Tale documento viene reso immediatamente disponibile dal Sistema TS a ANPR, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto;
b) la denuncia delle cause di morte è trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro il termine previsto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Tale documento, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, viene reso disponibile dal Sistema TS ad ANPR (solo la parte A), ad ISTAT e alla ASL competente del comune dove è avvenuto il decesso nonchè, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto, secondo le modalità di cui al presente decreto;
c) il certificato necroscopico è trasmesso dal medico necroscopo comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto;
d) l'attestazione di nascita è trasmessa dall'ostetrica o dal medico che hanno assistito al parto della struttura sanitaria ove ha avuto luogo la nascita. Tale documento viene reso disponibile immediatamente dal Sistema TS a ANPR comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto. I relativi dati, privi degli elementi identificativi diretti della madre, sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS a ISTAT secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel caso in cui il parto non sia avvenuto in una struttura sanitaria non si applicano le disposizioni del presente decreto;
e) la dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, è trasmessa, entro tre giorni, al Sistema TS dal direttore sanitario comprensiva dell'eventuale numero di ricezione assegnato da ANPR e reso disponibile dal Sistema TS, relativo alla corrispondente attestazione di nascita, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti. Per tale finalità ANPR rende disponibile al Sistema TS tale numero di ricezione. Tale documento deve includere anche la firma del dichiarante, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 4. Resta fermo il diritto della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto.
3. Per i documenti relativi all'evento decesso (avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte) ANPR genera il numero di ricezione in corrispondenza del primo documento inviato in ordine di tempo.
4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a tutela della riservatezza, nella dichiarazione di nascita non sono indicati i dati della puerpera, ove la stessa abbia espresso la volontà di non essere nominata.
5. Il Ministero della salute rende disponibile al Sistema TS l'elenco e i relativi aggiornamenti delle strutture sanitarie censite attraverso i modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006.
6. Le ASL, anche tramite sistemi regionali autorizzati, inviano al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati di cui al comma 2, i loro ruoli nonchè le successive variazioni.