(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 aprile 2025)
1. La struttura sanitaria, a cui afferisce il soggetto autorizzato dall'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a generare i documenti informatici relativi alla nascita e al decesso tramite il Sistema TS, è titolare del relativo trattamento.
2. Il Ministero dell'interno essendo titolare del sistema ANPR rende disponibili, mediante il sistema stesso per il tramite i servizi dell'ANSC, le funzionalità di trasmissione del documento informatico e pertanto è titolare autonomo limitatamente alla predetta funzionalità.
3. I Sindaci, quali ufficiali dello stato civile, sono destinatari dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e potranno utilizzarli quali titolari autonomi con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. L'ISTAT è destinatario dei dati comunicati dalle strutture sanitarie acquisiti per il tramite del Sistema TS, e dai comuni, acquisiti tramite l'accesso diretto ai propri sistemi, ed è titolare del trattamento degli stessi per le finalità istituzionali previste dalla legge.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è designato responsabile del trattamento dei dati relativi agli eventi di nascita e morte, al fine di consentirne la dematerializzazione e la messa a disposizione alle diverse amministrazioni coinvolte nei flussi per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono istruzioni del titolare, e gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 e, in particolare, le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi del predetto art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, all'atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nel presente articolo, tenuto conto della valutazione di impatto. Il Ministero dell'economia e delle finanze è, altresì, titolare dei trattamenti necessari ad assicurare i servizi di identificazione e autenticazione informatica degli operatori sulla piattaforma mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS, nel rispetto di quanto indicato dal presente decreto.