(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 aprile 2025)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS;
c) «soggetti autorizzati» all'invio dei dati, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) «ANPR», l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD);
e) «ANSC», l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile, di cui all'art. 62, comma 2-bis, del CAD, contenuto in ANPR.