(Decreto del Ministero della Salute, 5 settembre 2024)
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite e assegnate secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.