DMS 09.08.24 - articolo 1: Certificato di oblio oncologico

  Articolo 1 - Certificato di oblio oncologico

(Decreto del Ministero della Salute, 9 agosto 2024)

1. I soggetti che presentano domanda di adozione a qualsiasi titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, forniscono alla Azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di adozione il certificato di «oblio oncologico» previsto dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i termini previsti dal medesimo art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983 maturano dopo la conclusione delle indagini da parte dell'azienda sanitaria, il certificato di «oblio oncologico» č depositato al tribunale al quale č stata presentata la domanda di adozione.

2. Il certificato di «oblio oncologico» produce gli effetti previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983.


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