(Decreto del Ministero della Salute, 8 gennaio 2024)
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Presidente o» sono soppresse, le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «, anche temporanea»;
b) al comma 4, le parole «comma 2 del» sono soppresse;
c) dopo il comma 4, č inserito il seguente: «4-bis. In materia di inconferibilitą e incompatibilitą di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».