(Decreto del Ministero della Salute, 8 gennaio 2024)
1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, della legge di riferimento, all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022 e all'articolo 4, comma 9-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è costituito dal Presidente e da quattro componenti di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria,»;
b) al comma 2, le parole «su proposta del Direttore generale dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore tecnico-scientifico»;
c) al comma 2-bis, la parola «attribuitele» è sostituita dalla seguente: «attribuite», le parole «su proposta del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore amministrativo, sentito il Direttore tecnico-scientifico» e la parola «Agenzia» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia,»
d) al comma 3, le parole «su istruttoria del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore competente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis»;
e) al comma 3, lettera a), la parola «delibera» è sostituita dalla seguente: «approva»;
f) al comma 3, lettera b), la parola «delibera» è sostituita dalla seguente: «adotta»;
g) al comma 3, lettera d), le parole «predisposti dal Direttore generale» sono soppresse e dopo le parole «comma 5» sono inserite le seguenti: «lettera i),»;
h) al comma 3, la lettera h) è soppressa;
i) al comma 3, lettera i), le parole «la lista» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco» e, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti: «, da aggiornare periodicamente e comunque ogni due anni»;
l) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «il compenso dei membri della Commissione di cui all'articolo 19 del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.»;
m) al comma 5, la parola «sarà» è sostituita dalla seguente: «è» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.».