Determina AIFA 20.11.23 - Lorviqua - articolo 1: Classificazione ai fini della rimborsabilità

  Articolo 1 - Classificazione ai fini della rimborsabilità

(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 20 novembre 2023)

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LORVIQUA (lorlatinib):
«"Lorviqua" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) non trattati in precedenza con un inibitore di ALK»

e l'indicazione terapeutica del medicinale «Lorviqua» (lorlatinib) già negoziata:
«"Lorviqua" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo:
alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI) ALK; oppure
crizotinib e almeno un altro TKI ALK»,

sono rimborsate come segue.
Confezione: «100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 047942026/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità: H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4.986,15.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.229,14.

Confezione: «25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse - A.I.C. n. 047942038/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità: H.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4.986,15.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.229,14.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.


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