Legge 112/23 - testo coordinato del decreto-legge - articolo 8 bis:

  Articolo 8 bis - Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale

(Decreto-legge 75/23 come convertito dalla legge n. 112, 10 agosto 2023)

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.