DPR 47/23 - articolo 5: Raccordo con l'ordinamento dello stato civile

  Articolo 5 - Raccordo con l'ordinamento dello stato civile

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 47, 10 febbraio 2023)

1. L'ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all'inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti.

2. Terminato l'utilizzo del corpo, per l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonchè dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione.

3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la relativa richiesta è avanzata dai congiunti del disponente all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.

4. Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.


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