IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale (di seguito FSN) sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonchè il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonchè di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto l'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disponendo che anche per l'annualità 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in 124.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022;
Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che il predetto importo di euro 124.061,00 milioni è stato rideterminato, in euro 125.980,00 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 100,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; b) dall'art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 194,00 milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; c) dall'art. 1, commi 290 e 292, della citata legge n. 234 del 2021 che ha previsto la riduzione di 10,00 milioni di euro del fondo istituito con l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, nonchè per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare; d) dall'art. 1-quater, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha incrementato di euro 10,00 milioni le risorse già previste dall'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 234 del 2021 per l'anno 2022 per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica; e) dall'art. 1-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e dall'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che hanno incrementato di euro 25,00 milioni il finanziamento destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia; f) dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha incrementato di euro 200,00 milioni le risorse destinate al finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche; g) dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, ha incrementato di euro 1.400,00 milioni di euro livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il 2022;
Considerato, altresì, che il sopracitato importo di 125.980,00 milioni di euro, per effetto dell'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», comprende l'importo di 764,00 milioni di euro destinati al finanziamento del Fondo per il concorso statale al rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, per cui la quota residua ammonta a 125.216,00 milioni di euro;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita, nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 503,92 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 903-P del 19 gennaio 2023, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022, pari a euro 125.216,00 milioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che l'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso.
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera: