(Decreto del Ministero della Salute, 24 gennaio 2023)
Pianificazione delle iniziative
Le iniziative regionali sono individuate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, del presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali nella programmazione e realizzazione degli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, e degli elementi qualificanti di seguito identificati e la loro attuazione è volta alla promozione della qualità di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico.
Le regioni e le province autonome identificano iniziative volte al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio-assistenziali regionali, quali:
a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;
b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione;
c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano:
momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo;
la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenze comportamentali;
percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;
e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
f) iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa;
g) interventi anche in modalità gruppale finalizzati alla formazione/confronto/supporto dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico.
h) effettuare il monitoraggio e la verifica degli esiti, almeno ogni dodici mesi, con particolare riferimento agli esiti di tipo: personale (espressione di ciò che è interessante e desiderabile per la persona), funzionale (esiti di percorsi volti a migliorare il funzionamento della persona in termini di comportamenti socialmente rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti a garantire sia una buona condizione di salute fisica, sia la riduzione di comportamenti-problema, che interferiscono con una piena fruizione delle opportunità offerte dalla Comunità).
Le regioni e le province autonome costituiranno un gruppo interregionale con l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità per avvalersi, del supporto tecnico-scientifico dell'ISS, affinchè gli interventi previsti nel presente decreto siano effettuati in accordo con le linee guida dell'ISS e in continuità con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate finora tramite le precedenti annualità del Fondo autismo e delineate nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016.
Le regioni e le province autonome assicureranno il necessario raccordo con la Cabina di regia.
Monitoraggio e rendicontazione
Le regioni e le province autonome redigono le relazioni di cui al presente decreto dettagliando chiaramente i seguenti elementi:
a) la tipologia di iniziative individuate;
b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
c) i soggetti interessati che sono stati coinvolti (Aziende sanitarie, Comuni, Enti del terzo settore, etc.);
d) le modalità di attuazione delle iniziative individuate con specifico cronoprogramma;
e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;
f) le risorse destinate al potenziamento degli interventi già previsti dalla programmazione regionale.
Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute il nominativo del referente regionale per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative summenzionate.