(Decreto del Ministero della Salute, 24 gennaio 2023)
1. Entro il 31 marzo 2023, le regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della salute una delibera contenente le iniziative individuate e le relative modalitā di attuazione, redatta secondo i criteri previsti dall'allegato 2, concernenti la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.
2. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Cabina di regia, citata nelle premesse, istituita presso la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, valuta la coerenza delle delibere delle regioni e delle province autonome ai contenuti dell'allegato 2.
3. Nei successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della cabina di regia e sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilitā, eroga alle regioni ed alle province autonome il 60% delle risorse di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2024, trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale sono illustrate le iniziative adottate e lo stato di avanzamento delle stesse, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.
5. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della Cabina di regia, secondo le modalitā previste dal comma 3, entro i successivi sessanta giorni, eroga alle regioni e alle province autonome il saldo (pari al 40%) delle risorse di cui all'art. 1. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 4, preclude il trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o totale delle risorse precedentemente erogate.
6. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti di cui all'allegato 2, entro il 31 marzo 2025. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2025 una relazione conclusiva, con i contenuti stabiliti nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al comma 2, con la procedura di cui al medesimo comma 2, valuta la conformitā della stessa alle disposizioni dell'allegato 2. La mancata o incompleta presentazione della relazione annuale e/o della relazione conclusiva comporta il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente trasferite.
7. Le risorse destinate alle regioni e province autonome restano nella disponibilitā del Ministero della salute qualora le stesse non provvedano ad avviare le attivitā richieste dal presente decreto secondo le modalitā previste dai comma 1 e 4, ovvero, vengono restituite al Ministero della salute nei casi in cui la Cabina di regia valuti come non coerenti tali attivitā con i contenuti dell'allegato 2, in esito a quanto previsto al comma 6. Nei predetti casi il Ministero della salute, verificata l'effettiva disponibilitā delle risorse, procede alla ripartizione alle restanti regioni e province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2.
Il presente decreto č trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.