DMS 06.02.23 - articolo 3: Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca

  Articolo 3 - Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca

(Decreto del Ministero della Salute, 6 febbraio 2023)

1. Le risorse di cui all'art. 1, lettera a), sono destinate allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonchè su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, di durata triennale, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo quanto stabilito nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome, anche preferibilmente in forma aggregata e coordinandosi tra loro, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pubblicano bandi competitivi nei quali sia garantito, tra l'altro, che la procedura per l'esame dei progetti sia svolta in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa e di verifica delle procedure, e la fase di valutazione ed, inoltre, che le proposte progettuali, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, siano ammesse alla valutazione per peer review.

3. Le regioni e le province autonome, al fine del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera a), entro i successivi centottanta giorni, trasmettono al Ministero della salute la documentazione comprovante l'aggiudicazione dei bandi ed i progetti.

4. Il Ministero della salute, previa verifica della documentazione amministrativa presentata, entro i successivi sessanta giorni, trasferisce alle regioni e alle province autonome le risorse corrispondenti all'ammontare dei progetti aggiudicati.

5. Entro il 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute il monitoraggio svolto dalle stesse e gli esiti delle ricerche condotte, come da indicazioni dell'allegato 2.


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