(Decreto del Ministero della Salute, 6 febbraio 2023)
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) destinate allo sviluppo di progetti di ricerca, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati, pari rispettivamente, per l'anno 2021, a 7,5 milioni di euro, 25 milioni di euro, 7,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti modalitą:
a) sviluppo di progetti di progetti di ricerca (7,5 milioni di euro): una quota pari al 20% con finalitą perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
b) incremento del personale del servizio sanitario nazionale (25 milioni di euro): 5%, con finalitą perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
c) iniziative di formazione (7,5 milioni di euro): 5%, con finalitą perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
d) sviluppo della rete territoriale e sviluppo e di progetti di vita individualizzati (10 milioni di euro): 5%, con finalitą perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, le risorse sono ripartite secondo la tabella di cui all'Allegato 1, del presente decreto che ne forma parte integrante.
3. Le risorse destinate alle regioni e alle province autonome che non provvedono ad avviare le attivitą richieste dal presente decreto entro i termini stabiliti dai successivi articoli 3 e 4 restano nella disponibilitą del Ministero della salute, che procede alla ripartizione alle restanti regioni e province autonome secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.