1. Ai fini di cui al presente decreto lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni tenute a fornirli, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avviene anche tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende fruibili i dati al Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifiche funzionalitą di NoiPA.
3. L'Istituto nazionale di previdenza sociale, sulla base di apposita convenzione, invia al Ministero dell'economia e delle finanze i dati, che rispetto a quelli, indicati nell'allegato A, sono gią nella propria disponibilitą con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni non gestite da NoiPA.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono i dati dei dipendenti in servizio, indicati nell'allegato A, al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso procedure pubblicate nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ nel rispetto dei protocolli di sicurezza cibernetica previsti a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto all'art. 7.
5. Le procedure tecniche di cui al presente articolo, le modalitą di funzionamento dell'anagrafe dei dipendenti pubblici e le misure di sicurezza sono definite nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ secondo le modalitą indicate all'art. 7.
6. A regime, dopo il periodo di sperimentazione di cui all'art. 7, comma 3, entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti pubblici economici provvedono alla comunicazione dei dati ai sensi del comma precedente.