(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 23 febbraio 2023)
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Generico di nuova registrazione:
PLERIXAFOR ACCORD;
Codice ATC - principio attivo: L03AX16 Plerixafor;
Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.;
Cod. procedura: EMEA/H/C/005943/0000;
GUUE: 31 gennaio 2023.
Indicazioni terapeutiche
Pazienti adulti:
«Plerixafor Accord» è indicato in associazione con il fattore stimolante le
colonie dei granulociti (G-CSF) per incrementare la mobilizzazione delle cellule
staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente
trapianto autologo in pazienti adulti con linfoma o mieloma multiplo con una
scarsa mobilizzazione cellulare (vedere paragrafo 4.2).
Pazienti pediatrici (età compresa tra uno e meno di diciotto
anni):
«Plerixafor Accord» è indicato in associazione con il G-CSF per incrementare la
mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per
la raccolta e il conseguente trapianto autologo in bambini con linfoma o tumori
maligni solidi:
preventivamente, quando ci si attende che nel giorno previsto per la raccolta,
dopo un'adeguata mobilizzazione mediante il G-CSF (con o senza chemioterapia),
il conteggio delle cellule staminali circolanti sia insufficiente in riferimento
alla resa desiderata di cellule staminali ematopoietiche, o
nel caso in cui in precedenza non si sia riusciti a raccogliere sufficienti
cellule staminali ematopoietiche (vedere paragrafo 4.2).
Modo di somministrazione
La terapia con «Plerixafor Accord» deve essere iniziata e supervisionata da un
medico esperto in oncologia e/o ematologia. Le procedure di mobilizzazione e
aferesi devono essere eseguite in collaborazione con un centro
oncologico-ematologico con un'esperienza soddisfacente in questo campo e in cui
il monitoraggio delle cellule progenitrici ematopoietiche possa essere
realizzato correttamente.
Un'età superiore ai sessanta anni e/o una precedente chemioterapia
mielosoppressiva e/o una precedente chemioterapia estensiva e/o un picco di
cellule staminali circolanti inferiore a venti cellule staminali/microlitro sono
stati identificati come fattori predittivi di scarsa mobilizzazione.
«Plerixafor Accord» è per iniezione sottocutanea. Ciascun flaconcino è monouso.
I flaconcini devono essere ispezionati visivamente prima della somministrazione
e non devono essere utilizzati in presenza di particolato o scolorimento. Dato
che «Plerixafor Accord» si presenta come una formulazione sterile e priva di
conservanti, si deve seguire la tecnica asettica in fase di trasferimento del
contenuto del flaconcino in una siringa adatta alla somministrazione
sottocutanea (vedere paragrafo 6.3).
Confezioni autorizzate:
EU/1/22/1701/001 A.I.C.: 050483015 /E In base 32: 1J4MU7 - 20 mg/ml - Soluzione
iniettabile - Uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1.2 ml - 1 flaconcino.
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di
riferimento dell'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,
paragrafo 7), della direttiva 2001/83/CE e successivi aggiornamenti pubblicati
sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del
medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le
attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP
approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in
commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a
seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un
cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del
raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di
minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).