DMS 30.12.22 - articolo 2: Pesature dei criteri di ripartizione

  Articolo 2 - Pesature dei criteri di ripartizione

(Decreto del Ministero della Salute, 30 dicembre 2022)

1. La ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali standard, avviene applicando ai criteri richiamati nell'art. 1 del presente decreto le pesature di seguito indicate:

il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

2. Nell'ambito degli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari, all'incidenza della povertà relativa individuale, al livello di bassa scolarizzazione ed al tasso di disoccupazione della popolazione è attribuito il medesimo peso.

Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


articolo precedente