DMS 19.12.22 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto del Ministero della Salute, 19 dicembre 2022)

1. Ferma restando la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine chirurgiche, reagenti, kit di genotipizzazione, prevista dall'art. 1 comma 264 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonchè di provvedere all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevista dal successivo comma 265, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, le singole regioni e province autonome possono rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, al fine di garantire il pieno conseguimento delle descritte finalità.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è concessa alle regioni ed alle province autonome la facoltà di operare un aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per le finalità sopra indicate, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, nel rispetto del limite totale della spesa complessivamente autorizzata, e di trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le risultanze riferite ad ogni regione e provincia autonoma. Conseguentemente il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà alla adozione di un nuovo decreto con il quale si provvederà all'aggiornamento dei valori della tabella allegata al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto, o entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto di cui al comma 2, trasmettono al Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui ai citati commi 264 e 265, utilizzando lo schema di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

4. Qualora le singole regioni e province autonome ritengano di dover provvedere alla rimodulazione prevista dal comma 1, il piano di utilizzo di cui al comma 3 dovrà essere accompagnato da una relazione - a firma del direttore generale dell'assessorato salute delle regioni e province autonome non in Piano di rientro e delle regioni in Piano di rientro non commissariate ed a firma del Commissario ad acta per le regioni in Piano di rientro commissariate - illustrativa delle esigenze sottostanti la rimodulazione delle singole quote di spesa e con la quale si garantisce comunque il conseguimento degli obiettivi previsti dal PanFlu 2021-2023 oggetto del finanziamento riconosciuto con il presente decreto.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 3 il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni contenute nel piano di utilizzo e della relazione di cui al comma 4. Successivamente, il Ministero della salute comunica, con decreto direttoriale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze, l'approvazione del piano di cui al comma 3.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse a seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 3 e della richiesta di pagamento da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per stati di avanzamento delle forniture o dei lavori.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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