Determina AIFA 13.01.23 - Skyrizi - articolo 1: Classificazione ai fini della rimborsabilità

  Articolo 1 - Classificazione ai fini della rimborsabilità

(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 13 gennaio 2023)

La nuova indicazione terapeutica del medicinale SKYRIZI (risankizumab):
«Artrite psoriasica
«Skyrizi», da solo o in associazione con metotressato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata o un'intolleranza a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)».
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
Psoriasi a placche
«Skyrizi» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Sono rimborsate come segue.

Confezioni:
«75 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,83 ml (75 mg/ 0,83 ml)» 2 siringhe preriempite + 2 tamponcini imbevuti di alcool - A.I.C. n. 047821018/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.400,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36;

«150 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 047821020/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.400,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36;

«150 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047821032/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.400,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.


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