(Decreto legislativo n. 200, 23 dicembre 2022)
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la
Conferenza
Stato-regioni, sono aggiornati periodicamente, e comunque entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli
allegati 1,
2, e
3 del
presente decreto, nonchè i requisiti di cui ai
commi 3-quater e
3-sexies dell'articolo 8 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n.
288, introdotti dall'articolo 4 del presente decreto.
(modificato dall'articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 67/26 - ndr)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale.
3. Le reti tematiche IRCCS già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 4, dal comma 3-bis al comma 3-septies del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 67/26 - ndr)