(Decreto-legge 162/22 come convertito dalla legge n. 199, 30 dicembre 2022)
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «fino al decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quinto giorno»;
2) le parole: «e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciņ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.