(Decreto-legge 162/22 come convertito dalla legge n. 199, 30 dicembre 2022)
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attivitą
e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo
4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
(modificato dall'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 51/23, dall'articolo 4,
comma 1-bis, del DL 215/23 come modificato dalla legge di conversione 18/24 - ndr)
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e, al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».